Home

 

Coreno: un pò di storia

 

Confraternite a Coreno

 

La Confraternita di         San Giuseppe

 

Lo Statuto

L'abito

 

I fratelli

Il nostro Padre Spirituale

 

La Confraternita oggi

Triduo e canti a              San Giuseppe

A S. Margherita patrona di Coreno

 

Rassegna stampa

 

Il nostro album fotografico


Siti amici

  La Serra
  Contemplative Agostiniane
   


STATUTO DELLA CONFRATERNITA  DI SAN GIUSEPPE

– CORENO AUSONIO – FR -

 

CAPO I°


ORIGINI = SCOPI = MEZZI

ART. 1

La Confraternita di S. Giuseppe, con sede in Piazza Umberto I° in Coreno Ausonio (FR), istituita nell'anno 1670, giuridicamente riconosciuta con Regio Assenso del 28 maggio 1777, già soggetta alle leggi 17/7/1890 nr. 6972, legge 18/7/1904 recepita dal R.D. 30/12/1923 nr. 2841 e
legge nr.1187 del 17/6/1926, per le disposizioni del Concordato tra la Santa Sede e il Regno d'Italia del 11/2/1929 (legge Crispi), è soggetta unicamente all'Autorità Ecclesiastica Diocesana.

Con R.D. 22/05/1939 - XVII -, alla Confraternita di San Giuseppe di Coreno Ausonio (FR), viene accertato, d’intesa con l’autorità ecclesiastica, lo scopo esclusivo o prevalente di culto. Inoltre, in applicazione della legge nr. 222 del 20/05/1985, dalla data del 30/09/1987, la Confraternita di San Giuseppe di Coreno Ausonio (FR), è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale Civile di Frosinone, in quanto Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. Dal 2005, la Confraternita di San Giuseppe fa parte della Confederazione delle Confraternite d’Italia, accettandone lo statuto previsto.

ART. 2

Essendo essa costituita per fini di culto e ricreativi e non di lucro, si propone di:

1)  Promuovere  tra  gli  iscritti  maggiore fervore di vita religiosa, mediante l’esercizio del culto pubblico e mediante la promozione di opere di carità fraterna;

2)  Officiare  ed  amministrare  le  due  Cappelle  dedicate a San Giuseppe, di cui  una adibita a sede -

oratorio gestita e amministrata dalla Confraternita, e l’altra  è  parte integrante della Chiesa madre;

La Confraternita provvederà a fornire tutto il necessario per entrambe le cappelle;

3) Curare al meglio i festeggiamenti del Santo compatrono San Giuseppe, in stretta collaborazione con la parrocchia;

4) Promuovere iniziative per la formazione permanente dei soci in materia religiosa, con l’ausilio del Padre Spirituale, e per le necessità  ed esigenze della comunità, come le attività di cui all’allegato A, atto che forma parte integrante del presente atto.

ART. 3

La  Confraternita  provvederà al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo 2, con i  seguenti mezzi:

a)  Contributi annuali dei soci;

b) Eventuali elargizioni esterne;                
c) Proventi della Festività di San Giuseppe;

d) Attività mirate all’iniziativa (Pesca di beneficenza, raccolta di generi vari, ecc.).  

 

CAPO II°

AMMISSIONE ALLA CONFRATERNITA
ART. 4

Possono essere ammessi alla Confraternita coloro che abbiano i seguenti requisiti:

1) che siano di religione cattolica;

2) che siano di buoni costumi morali e civili;

3) che abbiano compiuto il 15° anno di età;

4) possono essere ammessi anche quelli che abbiano compiuto almeno il 12° anno, ma senza diritto al voto fino al raggiungimento del 15° anno di età;

5) l’Assemblea in sede deliberante, potrà stabilire l’ammissione alla Confraternita anche delle donne, a condizione che posseggano gli stessi requisiti di cui ai punti precedenti.

ART. 5