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STATUTO DELLA CONFRATERNITA DI
SAN GIUSEPPE
– CORENO AUSONIO – FR -
CAPO
I°
ORIGINI = SCOPI = MEZZI
ART. 1
La Confraternita di S. Giuseppe,
con sede in Piazza Umberto I° in Coreno Ausonio (FR),
istituita nell'anno 1670, giuridicamente riconosciuta con Regio
Assenso del 28 maggio 1777, già soggetta alle leggi 17/7/1890 nr.
6972, legge 18/7/1904 recepita dal R.D. 30/12/1923 nr. 2841 e
legge nr.1187 del 17/6/1926, per le disposizioni del Concordato tra la
Santa Sede e il Regno d'Italia del 11/2/1929 (legge Crispi), è
soggetta unicamente all'Autorità
Ecclesiastica Diocesana.
Con R.D. 22/05/1939 - XVII -, alla Confraternita di San
Giuseppe di Coreno Ausonio (FR), viene accertato, d’intesa con
l’autorità ecclesiastica, lo scopo esclusivo o prevalente di culto.
Inoltre, in applicazione della legge nr. 222 del 20/05/1985, dalla
data del 30/09/1987, la Confraternita di San Giuseppe di Coreno
Ausonio (FR), è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso
il Tribunale Civile di Frosinone, in quanto Ente ecclesiastico
civilmente riconosciuto. Dal 2005, la Confraternita di San Giuseppe fa
parte della Confederazione delle Confraternite d’Italia, accettandone
lo statuto previsto.
ART. 2
Essendo essa costituita per fini di culto e ricreativi
e non di lucro, si propone di:
1)
Promuovere tra gli iscritti maggiore fervore di vita religiosa,
mediante l’esercizio del culto pubblico e mediante la promozione di
opere di carità fraterna;
2)
Officiare ed amministrare le due Cappelle
dedicate a San Giuseppe, di cui una adibita a sede -
oratorio gestita e amministrata dalla Confraternita, e
l’altra è parte integrante della Chiesa madre;
La Confraternita provvederà a fornire tutto il
necessario per entrambe le cappelle;
3)
Curare al meglio i festeggiamenti del Santo compatrono San Giuseppe,
in stretta collaborazione con la parrocchia;
4)
Promuovere iniziative per la formazione permanente dei
soci in materia religiosa, con l’ausilio del Padre Spirituale, e per
le necessità ed esigenze della comunità, come le attività di cui
all’allegato A, atto che forma parte integrante del presente atto.
ART. 3
La Confraternita provvederà al raggiungimento degli
scopi di cui al precedente articolo 2, con i seguenti mezzi:
a)
Contributi annuali dei soci;
b)
Eventuali elargizioni esterne;
c) Proventi della Festività di San Giuseppe;
d)
Attività mirate all’iniziativa (Pesca di beneficenza, raccolta di
generi vari, ecc.).
CAPO II°
AMMISSIONE ALLA CONFRATERNITA
ART. 4
Possono
essere ammessi alla Confraternita coloro che abbiano i seguenti
requisiti:
1)
che siano di religione cattolica;
2)
che siano di buoni costumi morali e
civili;
3)
che abbiano compiuto il 15° anno di età;
4)
possono essere ammessi anche quelli
che abbiano compiuto almeno il 12° anno, ma senza diritto al voto fino
al raggiungimento del 15° anno di età;
5)
l’Assemblea in sede deliberante, potrà stabilire l’ammissione alla
Confraternita anche delle donne, a condizione che posseggano gli
stessi requisiti di cui ai punti precedenti.
ART. 5
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